Il 18 luglio del 2024 verrà ricordato come caso di un evento informatico che ha paralizzato migliaia di sistemi per il controllo dei trasporti, di ospedali, di redazioni giornalistiche e televisive. È noto che la causa è stata dovuta al difetto, o bug come si dice in questi casi, di un componente della sicurezza del sistema operativo Microsoft Windows che, come noto, è utilizzato a livello planetario.

In un periodo storico dove l’argomento principale è l’intelligenza artificiale o le piattaforme basate su deep learning, constatiamo che il malfunzionamento è avvenuto su un classicissimo bug in agguato nei programmi di tutto il globo, come tanti ne accadono frequentemente e quando meno ce lo si aspetta.

E’ curioso ed interessante notare quale sia la diffusa abitudine a considerare i programmi per computer come qualcosa che “potrebbe non funzionare” per la presenza di difetti o bug. Nell’acquistare del software si accetta la condizione che il programma potrebbe non essere operativo al 100%, nonostante si paghi una licenza che dovrebbe assicurarne il buon funzionamento. E’ vero che la medesima situazione si verifica anche quando si acquistano prodotti di genere fisico e tangibile, un tavolo, un divano, un frigorifero, ma gli effetti secondari dovuti al malfunzionamento di software potrebbero essere importanti quanto all’impatto negativo generato su sistemi e persone.

Un tema importante riguarda la possibilità di identificare il o i responsabili di un malfunzionamento software e su chi potrebbe pagarne i danni. Se le software house hanno l’obbligo giuridico di non provocare danni con i loro prodotti, negli annali della giurisprudenza non si ricordano casi condanne per errori di programmazione. Questo in parte è dovuto alla seria difficoltà della vittima di accedere alla causa che ha generato il malfunzionamento e, più specificatamente, alla porzione di software che contiene il bug e quindi di dimostrare in sede giudiziaria le proprie ragioni. La difficoltà riguarda sia l’aspetto puramente tecnico in quanto indagare su milioni di righe di codice richiede esperti del settore e del linguaggio, sia l’impossibilità ad accedere al codice sorgente programmi che sono protetti da clausole di riservatezza.

Non si vede come questi due aspetti di impossibilità a rintracciare una prova che dimostri l’effettivo danno provocato possano essere superati. Probabilmente si potrebbe semplicemente pensare ad un obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per i produttori/venditori di software simile a quella della responsabilità per la circolazione delle auto, ove la compagnia sia obbligata a risarcire il danneggiato, rivalendosi poi sulla software house.